Articolo 101 della Costituzione Italiana
"La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge."
Qualcosa è cambiato negli anni recenti, nei giuramenti solenni prestati allo Stato, sia dalle Istituzioni, che dalle Forze dell'Ordine, che dalla Magistratura, che, come recita l'articolo 101 della Carta Costituzionale, nella buona sostanza giura di fronte a sè stessa ed alla legge.
E' immune ed indipendente per questo, nell'esercizio del potere giudiziario. Deve esserlo per sua stessa costituzione.
Ma di quale "legge" si parla? Su quale ordinamento si presta il proprio Affidavit, il proprio giuramento solenne?
Vediamo di rileggere e comprendere quale fosse il giuramento dei Magistrati, prima delle recenti riforme, con alcune premesse per una migliore comprensione generale.
Come giurava un Magistrato, fino a qualche anno fa.
Nel mondo del diritto per giuramento “deve intendersi l’impegno, assunto in forma espressa e solenne mediante il richiamo a valori etici largamente diffusi e condivisi nella comunità, secondo un rituale ed una formula prestabiliti, di seguire per il futuro un comportamento ispirato a fedeltà e lealtà rispetto ai doveri di ordine generale od anche particolare”
[P. Grossi, voce Giuramento (Diritto Costituzionale), in Enc. dir., vol. XIX, Milano, 1970, 144 e ss.].
Questo era il rito del giuramento secondo la prassi sviluppatasi in epoca repubblicana.
Giunti a questo punto, appare doveroso dar conto del rito che, nel nostro Paese, è stato concretamente osservato in materia di giuramento magistratuale dal 1948 in poi; a tal proposito va detto che - perlomeno alla luce di quanto ha potuto concretamente appurare chi scrive, pure visionando alcuni verbali ed interloquendo con alcuni dei protagonisti - è andata sviluppandosi una prassi ben precisa: che, in parte e sia pure mutatis mutandis, è tuttora paradossalmente figlia della procedura a suo tempo introdotta con gli artt. 37 e ss. del già citato r.d. n. 2641/1865; ed è nei termini che seguono.
Anzitutto, in relazione al momento in cui viene obbligatoriamente richiesta l’effettiva prestazione del giuramento, si deve constatare che ciò si verifica in occasione della prescritta cerimonia volta a consacrare la prima, formale, "immissione in possesso" del nuovo esponente dell’Ordine giudiziario (in conformità, dunque, al già citato art. 9, secondo comma, r.d. n. 12/1941): in altri termini, il momento del giuramento viene di fatto abbinato a quello dell’ingresso in magistratura, il quale ultimo si concretizza - ed anzi è formalmente subordinato - alla lettura della prescritta formula da parte del magistrato ordinario; si è insomma affermato in subiecta materia un rito che potremmo definire congiunto.
In secondo luogo, quanto all’organo di fronte al quale il giuramento viene prestato, va detto che la cerimonia si svolge (solitamente) dinanzi ad un collegio giudicante del tribunale, presso il quale il neo magistrato ordinario è chiamato ad iniziare il prescritto periodo di tirocinio (in tale evenienza, pertanto, l’organo in questione è composto da tre giudici di cui uno funge da Presidente); in ogni caso è ritenuta obbligatoria la presenza al rito del pubblico ministero unitamente all’assistenza del cancelliere, che ha il compito di redigere il relativo processo verbale (recante la narrazione per iscritto delle dichiarazioni, operazioni e fatti giuridici avvenuti in sua presenza). Naturalmente, se quanto si è detto vale per gli esponenti dell’Ordine giudiziario vincitori di pubblico concorso (ex art. 106, primo comma, Cost.), per ciò che concerne i consiglieri di cassazione nominati dal C.S.M. "per meriti insigni" (ex art. 106, terzo comma, Cost.) la cerimonia in questione si svolge dinanzi ad una sezione della Corte di cassazione - che è dunque composta da cinque giudici, di cui uno funge da Presidente, con l’intervento del Procuratore generale e sempre con l’assistenza del cancelliere.
In terzo luogo, quanto alla sequenza cronologica che viene concretamente osservata durante il rito congiunto, si verifica in buona sostanza quanto segue:
1) il novello esponente dell’Ordine giudiziario viene annunziato ed entra nell’aula, chiedendo poi di essere immesso in possesso come magistrato ordinario;
2) il Presidente del collegio giudicante dà quindi lettura del provvedimento ministeriale con cui il richiedente è stato nominato magistrato ordinario;
3) il pubblico ministero si esprime in senso favorevole all’accoglimento dell’istanza;
4) il Presidente, dopo aver identificato il collega (neo magistrato), lo invita espressamente a prestare il giuramento prescritto;
5) viene quindi pronunciata da parte dell’istante - “a chiara voce” e “stando in piedi” - la formula di rito;
6) una volta reso il giuramento, il Presidente dichiara il collega formalmente immesso nel possesso delle sue funzioni di Magistrato ordinario in tirocinio presso quel Tribunale, oppure di consigliere della Corte suprema di cassazione;
7) conclusivamente viene data lettura del relativo verbale, alla quale fa seguito la sottoscrizione dello stesso (oltre che da parte del giurante, pure da parte del Pubblico ministero, del Presidente e del cancelliere).
Da ultimo, merita di essere rammentato che la versione originale di ciascun "Verbale di giuramento e di immissione in possesso" viene conservata, a seconda dei casi, presso la segreteria del Tribunale o della Corte di cassazione davanti ai quali la cerimonia si è svolta, e la stessa viene poi (ri)prodotta, in copia autentica, in più esemplari, posto che: uno viene inviato alla Corte d’Appello, nel cui distretto si trova il tribunale davanti al quale il giuramento è stato prestato (difatti, presso ogni Corte d’appello viene aperto un fascicolo per ciascun nuovo magistrato del distretto); uno viene inviato al Consiglio Superiore della Magistratura, onde consentirne l’inserimento nel fascicolo personale del magistrato interessato (con conseguente digitalizzazione pure in formato elettronico, che ne facilita l’eventuale consultazione on line); uno viene inviato al Ministero della giustizia; uno viene inviato alla competente Ragioneria territoriale dello Stato; uno viene infine consegnato al neo magistrato ordinario.
Articolo 4
La formula di giuramento per i magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo, per gli avvocati e procuratori dello Stato, e per i notai è stabilita come segue:
«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio».
Come giura un Magistrato oggi.
Pochi anni fa, con uno di quei provvedimenti che sono noti come "taglia-leggi", il Governo ed il Parlamento hanno ritenuto opportuno abrogare, sic et simpliciter, il precetto che contemplava la formula giuratoria di cui si è detto: tuttavia, tale decisione politica non è stata priva di (curiosi) ripensamenti. In effetti, in un primo momento l’intera legge n. 478/1946 è stata abrogata tramite l’art. 24 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" [che è stato poi convertito - con modificazioni - dal Parlamento nella legge 6 agosto 2008, n. 133]: visto e considerato che l’Allegato "A" a tale atto normativo d’urgenza la contemplava espressamente tra quei provvedimenti la cui efficacia sarebbe cessata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
[cfr. Gazz. uff. Rep. it., n. 152/L del 25 giugno 2008 - supplemento ordinario alla Gazz. Uff. Rep. it., serie generale, n. 147 del 25 giugno 2008 - alla voce n. 962, pag. 136].
In un secondo momento, a distanza di pochi mesi (e comunque poco prima che si verificasse l’abrogazione), è sopraggiunto il decreto legge n. 200 del 22 dicembre 2008 recante "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa" [a sua volta convertito - con modificazioni - nella legge 18 febbraio 2009, n. 9]: il cui art. 3 ha modificato il succitato Allegato "A", sopprimendo dall’elenco pure la legge n. 478/1946 [cfr. Gazz. uff. Rep. it., n. 282/L del 22 dicembre 2008 - supplemento ordinario alla Gazz. Uff. Rep. it., serie generale, n. 298 del 22 dicembre 2008 - Allegato n. 2, voce n. 899, pag. 1020].
La legge 478/1946 non esiste più, potete verificarlo voi stessi QUI
Dulcis in fundo, quasi due anni dopo è stato emanato il decreto legislativo n. 212 del 13 dicembre 2010 recante "Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14 – quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il cui art. 1 sancisce testualmente che “A decorrere dal 16 dicembre 2010, le disposizioni legislative elencate nell’allegato al presente decreto sono o restano abrogate” (sic!): e nel relativo Allegato figura pure la legge n. 478/1946 della quale ne vengono abrogate TUTTE LE DISPOSIZIONI tranne l’art. 5 che concerne il giuramento delle “persone estranee all’Amministrazione dello Stato” [il testo ufficiale del d.lgs. n. 212/2010 è pubblicato nella Gazz. uff. Rep. it., serie generale, 15 dicembre 2010 (e la legge n. 478/1946 compare nell’Allegato 1, annesso al decreto, alla voce n. 69658, pag. 1605): trattasi, per la precisione, del supplemento ordinario n. 276/L alla Gazz. uff. Rep. it., - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 2010, il cui Allegato, per quanto si è faticosamente potuto appurare, non risulta abbia costituito oggetto né di “Avvisi di rettifica” né di modifiche sulla specifica voce da parte di successive fonti normative di pari rango.
Alla luce di quanto precede va da sé che, dal punto di vista teorico, a partire 16 dicembre 2010 la formula che sino ad allora veniva pronunciata dai neo magistrati durante la cerimonia di giuramento, NON è PIU' UFFICIALMENTE UTILIZZABILE.
Ma pare che dal punto di vista fattuale, però, pare che le cose non stiano proprio in questi termini. Comunque sia, ciò che più conta rilevare è la circostanza che, attualmente, per i nuovi magistrati permane sì l’obbligo di prestare giuramento ex art. 9 r.d. n. 12/1941, ma senza che vi sia ancora una formula ad hoc ad essi esclusivamente riservata che si addìca in toto al peculiare “mestiere” del giudice e del pubblico ministero.
Una transizione ancora provvisoria, in poche parole, ma una consuetudine che si perpetra dal 2010.
I Magistrati, di fatto, giurano oggi all'interno di un vulnus giuridico abissale. Giurano in una pausa legislativa, in un vuoto pneumatico mai colmato dal Parlamento nel suo esercizio del potere legislativo. Giurano infatti, sulla loro stessa costituzione, sull'ordinamento interno del loro Ordine professionale, ma in assenza di un'indicazione legislativa, all'interno del nostro corpus giuridico.
In effetti, tale abdicazione del Parlamento non è che una delle tante (troppe) omissioni di cui lo stesso si è reso purtroppo responsabile in subiecta materia, oltre tutto (pure) in violazione di quanto gli imponeva e gli impone tuttora.
La VII^ disposizione transitoria e finale della Carta fondamentale, che nel fare temporaneamente salva l’osservanza dell’ordinamento giudiziario vigente al 1° gennaio 1948, auspicava però expressis verbis che le Camere approvassero “la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione”.
La Carta Costituzionale... Anche lì, bel problema. Ma alla fine, ultimamente, pare si tratti solo di carta, no?